Gli obblighi dei costruttori di macchine circa la conformità alla Direttive ROHS
Circolare T 22/2019 PG/sl
Alla cortese attenzione di: Titolare - Resp. Tecnico - Resp. Sicurezza Prodotto
La Direttiva RoHS 2 è stata recepita con il Decreto Legislativo 4 marzo 2014 n. 27, entrato in vigore il 31.03.2014 e stabilisce il divieto di introdurre sul mercato apparecchi elettrici o elettronici (AEE) che contengano, in misura superiore a certe percentuali, le seguenti sostanze vietate: mercurio, cadmio, piombo, cromo esavalente, bifenili polibromurati ed eteri di difenile polibromurato in percentuali eccedenti 0,1% (per il CADMIO: 0,01 %) per peso di materiale omogeneo.
Da luglio 2019 rientreranno all’interno del campo di applicazione anche quelle apparecchiature elettriche ed elettroniche non esplicitamente escluse dalla legislazione vigente.
Le macchine erano ritenute escluse dal campo di applicazione in quanto considerate sempre rientranti tra gli utensili industriali fissi di grandi dimensioni, categoria appunto esclusa.
Recenti pareri/linee guida, in particolare del Ministero dell’Ambiente, hanno stabilito nuovi parametri per la definizione di grandi dimensioni sia per gli utensili fissi (ovvero macchine) sia per le installazioni fisse (ovvero linee e impianti). Si rimanda alla scheda tecnica di approfondimento allegata.
Ne consegue che quasi certamente tutte le aziende avranno alcuni modelli di macchina che rientrano nel campo di applicazione della Direttiva ROHS, se applicata la definizione del Ministero dell’Ambiente.
Applicare correttamente la direttiva ROHS per questi modelli di macchina significa:
- Preparazione di Fascicolo Tecnico contenente tutta la documentazione atta a dimostrare la conformità dei singoli materiali omogenei costituenti l’apparecchiatura, anche con richieste di dichiarazioni specifiche da parte dei fornitori
- Redazione di specifica Dichiarazione di Conformità CE (al limite integrandola all’interno della Dichiarazione CE da Direttiva Macchine)
- Apporre la marcatura CE (che attesta anche la conformità al ROHS)
Riguardo le sanzioni previste in caso di inottemperanza vanno, a seconda dei casi, da 5.000 euro a 100.000 euro per Produttori e Importatori e da 5.000 Euro a 30.000 euro per i Distributori.
Si allegano alcuni documenti che abbiamo preparato: scheda di approfondimento, slides di presentazione e la Linea Guida del Ministero dell’Ambiente.
DIRETTIVA RAEE
Come per la direttiva RoHS anche questa direttiva, che invece non richiede obblighi di marcatura CE, impone ai produttori di Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche vincoli relativamente allo smaltimento.
Anche per questa direttiva il campo di applicazione (da agosto 2018) è di tipo aperto, ovvero sono escluse le sole apparecchiature elettriche ed elettroniche indicate all’interno dei testi legislativi specifici.
Segnaliamo, inoltre che anche in questo caso si dovrebbe applicare la definizione di utensile fisso di grandi dimensioni secondo le indicazioni della Linea Guida del Ministero dell’Ambiente.
Gli obblighi principali sono:
- identificare gli utensili e le installazioni fisse a cui si applica la legislazione
- inserire nel manuale le indicazioni specifiche per l’assolvimento degli obblighi RAEE
- organizzare il sistema di raccolta in modo indipendente ovvero aderendo ad un consorzio o consorzi in tutta l’area UE, e indicarne gli estremi nel manuale di suo e manutenzione.
Per la mancata applicazione della legislazione RAEE, le sanzioni previste sono, tra le altre:
- da 100 a 500 euro a pezzo, se non è riportato il simbolo RAEE (cassonetto barrato);
- da 2.000 ad euro 5.000 se non fornisce, nelle istruzioni per l'uso di AEE, le informazioni di cui all'articolo 26;
- da 30.000 ai 100.000 euro per chi non è iscritto al registro RAEE o non provvede a organizzare e finanziare il sistema di raccolta dei prodotti
L’Ufficio Tecnico di ACIMAC ha organizzato un servizio dedicato alle Aziende associate per supportarle nell’adempimento delle due legislazioni oggetto della presente circolare, che prevede sia una prima parte informativa e di analisi dedicata ed una seconda finalizzata alla predisposizione della documentazione di costituzione del fascicolo tecnico da allegare a quello, anche elettronico, previsto dalla direttiva macchine.
A disposizione per ulteriori informazioni in materia.
Cordiali saluti.
Il Direttore
Dott. Paolo Gambuli